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- illota, on 07/29/2008, -0/+1Proroghe d lgs 81 2008
Il DL 97/2008 , all' esame del Senato , richiamando il D. Lgs 81 del 2008 in materia di sicurezza sul lavoro , ha previsto una serie di differimenti e proroghe .
Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e all'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
Slittano al 1° Gennaio 2009 :
1. Le sanzioni sulle mancate comunicazioni degli infortuni e le visite mediche
2. La redazione del piano di valutazione rischi
3. Le misure antincendio per le strutture alberghiere e ricettive di maggiori dimensioni
4. Il divieto degli arbitrati in materia di contratti pubblici. - illota, on 07/29/2008, -0/+1Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazioni all'INAIL
Il D. Lgs. n. 81/2008 (art. 18, comma 1, lettera aa), impone di comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
I datori di lavoro non devono ancora effettuare alcun adempimento in quanto sono in corso di definizione le modalità e i termini di comunicazione.
Non appena possibile saranno rese note tutte le indicazioni utili, per le quali si assicura fin da ora la massima semplificazione operativa. - illota, on 07/29/2008, -0/+1POS & DVR
SPECIALE IMPRESE EDILI
VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE IMPRESE EDILI
Aggiornato al D.Lgs 81/2008
( Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro)
POS & DVR nasce come strumento software per la valutazione dei rischi nelle attività svolte dalle imprese edili. Concepito ai sensi del nuovo Testo Unico.
Le Imprese Edili, , possono trovare in POS & DVR un supporto informatico per la redazione della documentazione prevista dalla normativa vigente, assicurandosi un adeguamento alle nuove disposizioni previste dal Testo Unico nello svolgimento della propria attività;
Funzionalità principali:
* Anagrafica Imprese, Committenti, Tecnici (comune per tutti i lavori);
Redazione del POS:
* Gestione Schede : Associazione automatica delle Fasi Lavorative con Attrezzature, Sostanze e Opere Provvisionali ;
* Archivio Schede: Le schede di sicurezza in dotazione nel POS e sono raggruppate e consultabili per settori (Cantieri Stradali, Fabbricati per Civile Abitazione, Opere Idrauliche …)
* Archivio descrizioni per la definizione dell’Organizzazione del cantiere;
* Valutazione dell’esposizione al Rumore per attrezzatura;
* Archivio schede sicurezza per le attività svolte dall' imprese edili ( Lavori d' ufficio, gestione depositi , ...... )
* Redazione e Stampa del DVR
Stampe :
Le stampe vengono generate direttamente in formato MS-WORD: con la possibilità di personalizzarle e modificarle. In dotazione al software anche l’archivio della modulistica per la generazione dei documenti da emettere e/o tenere in cantiere ai sensi del nuovo Testo Unico. (Nomina del Medico Competente, Verbale di formazione e informazione,ecc…)
SCOPRI DI PIU' - illota, on 07/29/2008, -0/+1Nuovo decreto legislativo sulla salute e sicurezza sul lavoro
Il primo valore aggiunto: la chiarezza
dott.ssa Cinzia Frascheri
Responsabile nazionale Salute e Sicurezza sul Lavoro
e della Responsabilità Sociale delle Imprese
Lo scopo principale di un intervento legislativo è quello di andare a regolare una determinata materia. Spesso per la difficoltà di tale obiettivo o per la necessità di dover trovare soluzioni mediane tra le diverse priorità, o ancora, per dover rimanere ad un livello generale, comprensivo della grande parte della casistica, il linguaggio e il livello di determinazione dei testi legislativi, hanno mancato di frequente di rispondere a criteri di chiarezza e semplicità. Una mancanza, negli anni, che spesso ha determinato un atteggiamento di resistenza e lontananza dai testi regolativi da parte della maggioranza delle persone (anche quelle più direttamente interessate).
Un buon testo legislativo, oltre ad affrontare e declinare in modo adeguato e puntuale una determinata materia, deve puntare a presentare i concetti contenuti nel modo più lineare, semplice e completo, al fine di incontrare, non tanto, o non solo, la più ampia attenzione, ma di certo la più diffusa comprensione.
Al nuovo decreto legislativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, viene universalmente riconosciuto, in primis, tale merito. L’intervento di riordino e riassetto che è stato svolto - passando da un corpus normativo composto da più di una decina di testi legislativi diversi, ad un articolato unico di circa trecento articoli - di certo non è stato facile, ma l’intervento di maggior rilievo e valore è stato quello di compiere una profonda riforma che, oltre a modificare ed ampliare alcuni disposti legislativi già vigenti, ha operato significativamente a favore di una completezza informativa e di una chiarezza espositiva di grande rilievo.
Il primo più evidente segnale è rappresentato dall’ampiezza che l’articolo delle Definizioni (art.2), propone. Non si può certo dire che il testo del D.Lgs.626/94 fosse manchevole, tenuto conto che nella storia rimarrà il testo legislativo che ha introdotto in Italia il nuovo concetto culturale, in materia di salute e sicurezza, di una tutela a carattere prevenzionale e partecipativo, ma a supporto delle Definizioni che tale testo proponeva, occorrevano ampie integrazioni dottrinali che, se non fornite nelle aule formative o mediante personali approfondimenti, determinavano nei lettori-attuatori delle carenze informative e conoscitive profonde. In questo senso il nuovo decreto legislativo, rappresenta un importante passo avanti al fine della diffusione della conoscenza e comprensione, non demandando ad altre fonti di informazione la crescita culturale del lettore-attuatore in materia di tutela prevenzionale, ma assolvendo tale esigenza, raccogliendo in un ampio elenco le principali nozioni di base sul tema.
Anche in relazione ai rischi, la chiarezza, semplicità e precisione di linguaggio, rappresentano senza dubbio uno degli aspetti di maggior pregio e valore contenuti nel nuovo testo legislativo.
Non trovando di certo la CISL impreparata, tenuto conto dell’azione pressante culturale anticipatoria svolta in questi anni da parte del Dipartimento (anche mediante pubblicazioni specifiche), sul tema dello stress sul lavoro, non si può che salutare con soddisfazione la scelta del legislatore di porre chiarezza nei riguardi di uno dei temi più delicati oggetto di valutazione dei rischi. Escludendo il termine dal campo di intervento della valutazione dei rischi (a favore del termine stress lavoro-correlato, art.28), definitivamente (e finalmente) si è chiarito che solo i potenziali rischi collegati allo stress sul lavoro possono essere oggetto di una adeguata valutazione - preventiva e collettiva - dei rischi. In questo senso, si è chiarito che il mobbing, in nessun caso entra tra le fattispecie che possono essere “oggetto” di analisi dei rischi in ambiente di lavoro, così come gli atti di violenza e gli abusi sessuali (necessariamente, comunque, oggetto di denuncia e perseguibile per legge).
Altrettanta chiarezza la troviamo in merito all’espressione, di grande ampiezza e valore culturale, relativa alle (artt 1 e 28). In questo senso il legislatore ha voluto non porre l’attenzione sulla “questione femminile”, determinando indirettamente un collegamento riduttivo e negativo tra le tutele al femminile in ambiente di lavoro e la complessità e problematicità di analisi dei rischi in loro presenza, ma bensì ha voluto porre in evidenza ed attenzione la tipicità del soggetto che lavora, ponendo a centralità la persona con le sue differenze, determinate in specifico, ma non solo, dall’appartenenza ad un genere, sia esso maschile che femminile.
Diversi sono gli interventi che doverosamente si dovranno compiere nei prossimi mesi sul testo (previsti per legge 12 mesi per le modifiche), tenuto conto della ristrettezza del tempo avuto per compiere un’opera di grande volume, valore e complessità. Ma l’impegno che dovrà essere da parte di tutti perseguito è nel preservare il testo legislativo da qualunque modifica andrà a sottrarre l’alto valore di chiarezza, completezza e riforma che il nuovo testo racchiude. Così sulla rappresentanza, dove il legislatore ha ritenuto di dover ri-affermare, chiarire e potenziare, prima di tutto, l’importanza di una figura di Rappresentanza dei lavoratori in ogni luogo di lavoro, preoccupandosi solo poi, di determinarne l’effettiva praticabilità.
fonte Cisl - illota, on 06/09/2008, -0/+0Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo (come recita l'art.1 comma 1 del dlgs.81/08).
Le principali novità
PER I DATORI DI LAVORO:
1. La valutazione dei rischi allarga il campo: il datore di lavoro, per metterla a punto, dovrà considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. In particolare, dovrà tener conto dello stress da lavoro e dei rischi legati alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri Paesi (articolo 28)
2. Il Testo Unico introduce nuove modalità per svolgere la valutazione dei rischi, che variano in base al numero dei lavoratori. Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti e che non presentano particolari profili di rischio potranno seguire una procedura standardizzata, che deve essere stabilita da un decreto interministeriale. Nell’attesa:
1. per le aziende fino a 10 dipendenti, è sufficiente l’autocertificazione
2. le aziende fino a 50 dipendenti si applicano le regole ordinarie (articolo 29)
3. Tutte le sanzioni sono inasprite. Rischiano la sospensione dell’attività le imprese che commettono gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza (articoli 14 e 55)
4. Sono nulli i contratti di appalto, subappalto e somministrazione che non indichino espressamente i costi relativi alla sicurezza (articolo 26)
PER I LAVORATORI:
1. Le norme sulla sicurezza si applicano a tutti i lavoratori, anche autonomi e parasubordinati che, a prescindere dal tipo di contratto e dalla retribuzione, svolgono la propria prestazione all’interno dell’impresa. Sono esclusi i lavoratori domestici e familiari ( articoli 2 e 3)
2. Devono esporre la tessera di riconoscimento solo i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto e i lavoratori autonomi che prestano la propria attività in azienda. Se viola questo obbligo, il lavoratore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro (articolo 20)
3. Il lavoratore deve partecipare ai programmi di formazione organizzati dal datore di lavoro, altrimenti rischia la sanzione penale dell’arresto fino a un mese dell’ammenda da 200 a 600 euro (articolo 20)
4. Viene introdotta la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza anche a livello territoriale e di sito produttivo (articolo 47). - illota, on 06/09/2008, -0/+0SICURNET è il software per la gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni. Alla luce dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 il Consorzio Infotel propone una soluzione software per la gestione della sicurezza dedicata alle fasi lavorative all’interno di un Ente. Lavori di : pulizia, al videoterminale, manutenzione impianti, tinteggiature e tante altre fasi lavorative analizzate e sviluppate in termini di valutazione dei rischi e adozione delle misure preventive e protettive adeguate. I luoghi di lavoro possono essere, settori, uffici, sedi dislocate e per ogni luogo definito viene eseguita la valutazione dei possibili rischi.
Tra le principali funzionalità del software, si evidenziano:
• Possibilità di gestire per ogni settore più uffici o sedi dislocate;
• per ogni singolo ufficio sarà possibile inserire le singole postazioni di lavoro
• Utilizzo di archivi di base a corredo dell software completi di: Categorie ISTAT-Ateco 2007, Attività Prototipo, Gruppi di Verifica, Macchine, Attrezzature, Sostanze, Impianti, DPI, Segnaletica, Protocollo Sanitario) ulteriormente ampliabili dall’utente
• Elementi degli archivi con scheda tecnica e riferimenti normativi, immagini e relative misure di prevenzione e protezione
• Gestione del programma di miglioramento tramite una check list dei gruppi di verifica inseriti
• Redazione e stampa del DUVRI ai sensi dell'Art. 26, Comma 3 D. Lgs 81/2008 (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) per la gestione dei lavori di appalto/subappalto, forniture e servizi tramite modulo (vendibile anche separatamente SICURNET-DUVRI )
• Redazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro (Art. 26, Comma 3 D. Lgs 81/08, D. Lgs. 163/06)
• Redazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
• Gestione formazione/informazione dei dipendenti
• Stampa delle nomine ed autocertificazione dei rischi
• Funzionamento in rete LAN o anche tramite modulo di immissione dati via Web
• Backup e ripristino dei dati
• Completa operabilità con qualsiasi editor di testo rtf - illota, on 06/09/2008, -0/+0
SICURNET è il software per la gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni. Alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 il Consorzio Infotel propone una soluzione software per la gestione della sicurezza dedicata alle fasi lavorative all'interno di un Ente. Lavori di : pulizia, al videoterminale, manutenzione impianti, tinteggiature e tante altre fasi lavorative analizzate e sviluppate in termini di valutazione dei rischi e adozione delle misure preventive e protettive adeguate. I luoghi di lavoro possono essere, settori, uffici, sedi dislocate e per ogni luogo definito viene eseguita la valutazione dei possibili rischi. Tra le principali funzionalità del software, si evidenziano: · Possibilità di gestire per ogni settore più uffici o sedi dislocate;
· per ogni singolo ufficio sarà possibile inserire le singole postazioni di lavoro
· Utilizzo di archivi di base a corredo dell software completi di: Categorie ISTAT-Ateco 2007, Attività Prototipo, Gruppi di Verifica, Macchine, Attrezzature, Sostanze, Impianti, DPI, Segnaletica, Protocollo Sanitario) ulteriormente ampliabili dall'utente
· Elementi degli archivi con scheda tecnica e riferimenti normativi, immagini e relative misure di prevenzione e protezione
· Gestione del programma di miglioramento tramite una check list dei gruppi di verifica inseriti
· Redazione e stampa del DUVRI ai sensi dell'Art. 26, Comma 3 D. Lgs 81/2008 (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) per la gestione dei lavori di appalto/subappalto, forniture e servizi tramite modulo (vendibile anche separatamente SICURNET-DUVRI )
· Redazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro (Art. 26, Comma 3 D. Lgs 81/08, D. Lgs. 163/06)
· Redazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
· Gestione formazione/informazione dei dipendenti
· Stampa delle nomine ed autocertificazione dei rischi
· Funzionamento in rete LAN o anche tramite modulo di immissione dati via Web
· Backup e ripristino dei dati
• Completa operabilità con qualsiasi editor di testo rtf - illota, on 05/15/2008, -0/+0
Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo (come recita l'art.1 comma 1 del dlgs.81/08).
Le principali novità
PER I DATORI DI LAVORO:
1. La valutazione dei rischi allarga il campo: il datore di lavoro, per metterla a punto, dovrà considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. In particolare, dovrà tener conto dello stress da lavoro e dei rischi legati alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri Paesi (articolo 28)
2. Il Testo Unico introduce nuove modalità per svolgere la valutazione dei rischi, che variano in base al numero dei lavoratori. Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti e che non presentano particolari profili di rischio potranno seguire una procedura standardizzata, che deve essere stabilita da un decreto interministeriale. Nell’attesa:
1. per le aziende fino a 10 dipendenti, è sufficiente l’autocertificazione
2. le aziende fino a 50 dipendenti si applicano le regole ordinarie (articolo 29)
3. Tutte le sanzioni sono inasprite. Rischiano la sospensione dell’attività le imprese che commettono gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza (articoli 14 e 55)
4. Sono nulli i contratti di appalto, subappalto e somministrazione che non indichino espressamente i costi relativi alla sicurezza (articolo 26)
PER I LAVORATORI:
1. Le norme sulla sicurezza si applicano a tutti i lavoratori, anche autonomi e parasubordinati che, a prescindere dal tipo di contratto e dalla retribuzione, svolgono la propria prestazione all’interno dell’impresa. Sono esclusi i lavoratori domestici e familiari ( articoli 2 e 3)
2. Devono esporre la tessera di riconoscimento solo i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto e i lavoratori autonomi che prestano la propria attività in azienda. Se viola questo obbligo, il lavoratore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro (articolo 20)
3. Il lavoratore deve partecipare ai programmi di formazione organizzati dal datore di lavoro, altrimenti rischia la sanzione penale dell’arresto fino a un mese dell’ammenda da 200 a 600 euro (articolo 20)
4. Viene introdotta la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza anche a livello territoriale e di sito produttivo (articolo 47).


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